Art. 4.
(Studio di compatibilità paesistico-ambientale).

      1. I piani urbanistici comunali relativi ai territori compresi entro la fascia dei mille metri dalla linea di battigia marina devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, quale documento finalizzato a:

          a) supportare le scelte di pianificazione territoriale e urbanistica in relazione

 

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al complesso delle risorse paesistico-ambientali del territorio comunale;

          b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e ai caratteri paesaggistici;

          c) definire i criteri guida per la verifica di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base dell'elaborazione dei piani attuativi.